Art. 34.
(Finanziamento del Fondo unico).

      1. Tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, con i relativi rientri, confluiscono nel Fondo unico, all'atto della sua istituzione.